Etichettatura obbligatoria degli allergeni dal 1° luglio 2015.

Lo sapevate? L'indicazione degli allergeni è obbligatoria dal 1° luglio 2015. Tuttavia, nei ristoranti e nei catering questo requisito non è quasi mai soddisfatto. Cosa dice la legge?

I ristoratori devono indicare per iscritto, senza che il cliente debba richiederloUn elenco di 14 sostanze allergeniche.

Previste da dicembre 2014, le informazioni sugli allergeni sono obbligatorie dal 1° luglio 2015. Decreto n. 2015-447 del 17 aprile 2015. "sulle informazioni ai consumatori sugli allergeni e sui prodotti alimentari non preconfezionati è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile. Questo decreto rende obbligatorio dal 1° luglio 2015 "informazioni sulla presenza di sostanze o prodotti che causano allergie o sulle confezioni dei prodotti alimentari, nonché nei ristoranti, nelle mense e nei punti vendita a taglio". Questo vale per i rivenditori di alimenti, i ristoratori, i proprietari di ristoranti e il settore della ristorazione istituzionale.

I ristoratori non dovranno esporre gli allergeni sul menu, ma dovranno elencarli per iscritto.Questo elenco deve indicare la presenza di 14 allergeni nei piatti offerti dal ristorante. Questo elenco deve indicare la presenza di 14 allergeni nei piatti offerti dal ristorante. Un documento identico deve essere tenuto aggiornato nelle mense.

Nel caso di alimenti non confezionati offerti da rivenditori (macellerie, catering, ecc.), questa informazione deve essere indicata. in prossimità del cibo (etichetta, cartello, ecc.). Per i prodotti alimentari preconfezionati, l'elenco deve essere indicato sull'etichetta. 

I 14 allergeni

1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut o loro ceppi ibridati) e prodotti a base di questi cereali.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti ittici.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (compresi lattosio).
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci brasiliane, pistacchi, noci di Macadamia, noci del Queensland e prodotti derivati).
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale per i prodotti offerti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore.
13. Lupino e prodotti a base di lupino.
14. Molluschi e prodotti derivati.

 

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